Descrizione
La questione della rilevanza del fondo rustico nell’impresa agricola aveva diviso i giuristi del secolo scorso, ma sembra aver perso interesse dopo la riforma legislativa del 2001. Se infatti la versione originaria dell’art. 2135 lasciava poco spazio ad interpretazioni che consentissero di riconoscere qualifica agricola a coltivazioni in serra, ad allevamenti in batteria, e in genere a forme di agricoltura non “territoriale”, il testo nato dalla riforma non esige più l’utilizzo del fondo. La giurisprudenza nei suoi pronunciamenti più recenti si è adeguata all’innovazione legislativa. Questa ricerca recupera attraverso l’analisi storica le ragioni intime della distinzione fra agrarietà e commercialità, e le individua nella valenza patrimoniale dell’esercizio tradizionalmente territoriale dell’agricoltura.
Il confronto con la legislazione speciale in materia previdenziale, tributaria, creditizia, e l’incrocio di questi dati normativi con l’art. 2135 restituisce poi evidenza alla perdurante necessità dell’impiego concreto del fondo, e proprio nella presenza di un patrimonio essenzialmente immobiliare riconosce la ragione giustificatrice fondamentale dell’esenzione dalle procedure concorsuali.